Stop a cessione del credito e sconto in fattura: il Governo blocca le opzioni alternative per i bonus

Con un Decreto flash di soli 3 articoli, già pubblicato in Gazzetta e subito in vigore, il Consiglio dei Ministre dice stop a cessione del credito e sconto in fattura per Superbonus, sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Il Decreto Legge n.11 del 16 febbraio 2023 recante ”Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali” non lascia scampo (tranne per qualche piccola eccezione) bloccando nello stesso momento anche la possibilità di acquisto del credito da parte degli Enti Locali. La norma interviene anche sul problema della responsabilità solidale svincolando in parte coloro che sono in buona fede, dai crediti oggetto di frode.

Il Decreto Legge cerca di risolvere il problema dei crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici”, ha commentato in conferenza stampa il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti fautore della norma. “Traendo spunto dalla decisione di Eurostat abbiamo deciso di porre divieto alle Amministrazioni Locali di procedere a questi sconti perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico”. Ma vediamo nel dettaglio come cambieranno le cose con lo stop alle nuove cessioni o sconti in fattura.

Sì ai bonus, ma solo in detrazione diretta

A partire da oggi, giorno di entrata in vigore del DL 11/2023 si abrogano le norme che prevedono la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Le eccezioni: chi potrà ancora cedere il credito

Le uniche eccezioni allo stop di cessione e sconto in fattura nel caso del Superbonus sono concesse nei seguenti casi:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per tutti gli altri Bonus edilizi il blocco alle opzioni non si applicano nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore del Dl:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso del Sismabonus acquisti.

Responsabilità solidale e concorso in violazione, escluse se in buona fede

L’articolo 1 del DL n.11/2023 prova almeno a mettere ordine in tema di responsabilità in solido ovviamente per i casi diversi dal dolo o colpa grave.

Sono esclusi dal concorso nella violazione:

  • i fornitori che applicano lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
  • i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
  • il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Come era prevedibile si è alzato unanime il coro delle critiche da parte di tutto il comparto edile, da Ance a Confindustria fino agli Ordini Professionali, che saranno sentiti dal Governo il prossimo 20 febbraio.

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