Riscaldamenti 2022-2023, cosa cambia con il decreto del Mite

Il piano di contenimento dei consumi di gas entra nel vivo. Ieri il ministro alla Transizione Energetica Roberto Cingolani ha firmato il decreto sui riscaldamenti 2022-2023, provvedimento che interviene a piene mani su date e fasce orarie stabilite nell’ormai lontano D.P.R. 412/1993. Un cambiamento che non tocca ovviamente le abitazioni della cosiddetta Zona F, in cui rientrano i Comuni più freddi d’Italia, come Cuneo, Belluno o Trento.

Riscaldamenti residenziali, come funzionava fino al 2021

Il vecchio decreto presidenziale aveva messo precisi paletti ai sistemi di climatizzazione invernale a gas a seconda della zona geografica. definendo temperature, ore di funzionamento e date di accensione e spegnimento. Queste erano:

  • Zona A: 6 ore giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
  • Zona B: 8 ore giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
  • Zona C: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
  • Zona D (in cui rientra anche la capitale): 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 14 aprile;
  • Zona E: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 14 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

In base alla legge, gli impianti di riscaldamento centralizzati dovevano essere impostati ad una temperatura non superiore ai 20 gradi, con una tolleranza di 2°C in eccesso all’interno di abitazioni, scuole e uffici. Per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali, il limite si abbassava a 18°C.

Riscaldamenti 2022-2023, cosa cambia ora?

Secondo il nuovo decreto, l’esercizio sarà ridotto “complessivamente” di 15 giorni e di un’ora al giorno, secondo il seguente schema:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Lo stesso provvedimento imporrà, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, che la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non superi i 17°C (+/- 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C (+/- 2°C) in tutti gli altri casi.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione dei riscaldamenti a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto. A patto che abbiano una una durata giornaliera ridotta.

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