Potenza impianti di produzione e connessione in iter semplificato, chiarimenti Autorità per l’Energia

La connessione di un impianto di produzione alla rete di distribuzione, è subordinata all’invio di una richiesta di connessione al locale distributore, tramite i portali telematici appositamente predisposti. La domanda di connessione contiene tutte le informazioni necessarie al distributore di rete per valutarne la fattibilità e gli eventuali interventi alle infrastrutture di rete necessari alla connessione.

Nel 2015 è stata introdotta la possibilità di poter gestire la richiesta di connessione tramite un Iter Semplificato in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 19 Maggio 2015 (Delibera 400/15 del 30 Luglio 2015 dell’AEEGSI)  per tutti gli impianti aventi le caratteristiche (vedi nota in calce all’articolo) previste dall’articolo 2, comma 1, del Decreto stesso e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura.

Senza addentrarci nello specifico del Decreto, il punto b dell’articolo 2 evidenzia che tra le caratteristiche necessarie ai fini dell’applicabilità dell’iter semplificato la potenza dell’impianto di produzione non  deve essere superiore a quella già disponibile in prelievo, ed anche in questo caso, come in altri, senza specificare di che potenza si parli.  Trattandosi di un iter introdotto proprio per facilitare i piccoli impianti che non hanno impatto rilevante sulla rete, si è sempre considerata, sia da parte dei tecnici del settore che da parte dei distributori la potenza nominale dell’impianto di produzione, ovvero la potenza “vista” dalla rete di distribuzione.

I distributori di rete hanno quinti sempre accettato e portato a termine, gli iter semplificati valutando la potenza nominale (ovvero la minore tra quella dei moduli e quella nominale lato AC dei dispositivi di conversione), in poche parole per un impianto con dispositivo di conversione di potenza nominale 6kW con un generatore (potenza dei moduli) da 7kW, si poteva avviare un iter semplificato su un POD con potenza già disponibile di 6,6kW

Nelle ultime settimane invece, proprio in concomitanza con la possibilità di avviare iter semplificati anche in impianti che usufruiscono delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, classicamente facenti parte del caso in esempio, con potenze di generazione superiori a quelle nominali dei dispositivi di conversione, alcuni distributori hanno iniziato a respingere le richieste valutando non più la potenza nominale lato AC dell’impianto, ma la potenza del generatore, ovvero della somma delle potenze nominali dei moduli.
Con ovvio disappunto dei tecnici e con le immaginabili conseguenze per i ritardi ingiustificati soprattutto nei confronti di clienti con pratiche Superbonus in corso e tempistiche da rispettare.

Grazie alle segnalazioni delle associazioni ed in particolare al lavoro di A.T.E.R. (Associazione Tecnici Energie RinnovabiliARERA si è espressa ufficialmente con un chiarimento (leggi qua) dal quale estrapoliamo il seguente testo:
la potenza da confrontare con la potenza già disponibile in prelievo (e che non deve risultare superiore a quest’ultima) è la potenza in immissione richiesta, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA e riportata nella parte I del Modello Unico. Entrambi questi dati di potenza fanno riferimento alla potenza afferente al punto di connessione che non necessariamente coincide con la potenza dell’impianto di produzione

La potenza da confrontare con quella già disponibile in prelievo è quindi la potenza in immissione richiesta. Si torna alle origini, e ci si chiede se sia necessario in un periodo così complicato, cambiare le regole del gioco a partita in corso, e a questo punto possiamo anche aggiungere, senza che vi siano ragioni tecniche e normative per farlo.

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Requisiti necessari per la richiesta di connessione in iter semplificato, estratto del DM 19 maggio 2015

Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il modello unico e’ utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia’ dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella gia’ disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW*;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita’ di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

* innalzato ad oggi a 50kW

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