Credito d’imposta esteso a dicembre, con proroga al 30 giugno 2023 per la compensazione

Il decreto Aiuti quater ha confermato anche per dicembre 2022 il bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas. Inoltre, ha previsto il prolungamento fino al 30 giugno del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’ultimo trimestre del 2022. I crediti d’imposta vengono riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica; a forte consumo di gas naturale; a quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; infine, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022.

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, il decreto Aiuti quater ha previsto una serie di misure di intervento per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese diverse dalle precedenti.

Imprese a forte consumo di energia elettrica

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati), a tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater).
Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, previsto dal decreto Aiuti quater. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, come previsto dal decreto Aiuti quater, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Imprese a forte consumo di gas naturale

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forme di credito d’imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas naturale, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater).
Il credito d’imposta è subordinato, nonché comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, alla circostanza che il prezzo per l’acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è:
– cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
– cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Proroga del termine per l’utilizzo

Infine, il decreto Aiuti quater ha previsto la proroga al 30 giugno 2023 del termine inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al quarto trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6, D.L. n. 115/2022).
Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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